mercoledì 10 marzo 2010
Registrazione | Login
Lo Statuto
     
 
   Statuto

STATUTO
COMPAGNIA ARCIERI MILANO 3
SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCOMI3

Art. 1 COSTITUZIONE
E’ costituita, con sede in Basiglio Milano 3, in data 30 novembre 1988 una libera Associazione, a norma dell’art. 36 del Codice Civile, senza fini di lucro a nome: “COMPAGNIA ARCIERI MILANO 3” ora “COMPAGNIA ARCIERI MILANO 3 SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCOMI3” con durata illimitata.

Art. 2 SCOPI SOCIALI
L’Associazione è senza fini di lucro e i proventi dell’attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forma indiretta. Si propone di far conoscere e di sviluppare la pratica dello sport del Tiro con l’Arco e di promuovere in questo campo l’organizzazione di manifestazioni agonistiche e non, di carattere dilettantistico compresa l’attività didattica. Le norme sull’ordinamento interno sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e conformi alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti FITARCO, riconoscendone esplicitamente la giurisdizione sportiva e disciplinare degli organismi internazionali a cui la FITARCO è affiliata.

Art. 3 ANNO SOCIALE, FINANZIAMENTO E PATRIMONIO
L’anno sociale inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell’anno solare successivo.
L’associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con i canoni degli associati, contributi, elargizioni e donazioni varie oltre che con i proventi derivanti dalle attività sociali.
Fanno parte del patrimonio della Compagnia: fondi di riserva, investimenti, beni d’uso e attrezzature acquistati o comunque acquisiti dalla Compagnia. Gli eventuali utili verranno reinvestiti esclusivamente nell’attività di tiro con l’arco detratta la riserva di legge.
Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro-inventario aggiornato all’inizio di ogni anno, tenuto dal Segretario della Compagnia e vistato da almeno un altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 4 DIVISA SOCIALE
La Compagnia ha una divisa sociale che dovrà essere portata dagli atleti nelle manifestazioni pubbliche, i colori e le specifiche sono rimandate al Regolamento di Compagnia.

Art. 5 SOCI
L’associamento alla Compagnia è subordinato ad una richiesta scritta dell’interessato ed alla sua accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
La società ammette le seguenti categorie di soci:
A) SOCI ORDINARI
La qualifica di “socio ordinario” si acquisisce con il pagamento del canone di associazione stabilito per l’anno in corso.
I “soci ordinari” hanno diritto ad usufruire, per tutto l’anno sociale, degli impianti sportivi e delle attrezzature della società; a partecipare a qualsiasi gara, concorso o corso nell’ambito dell’attività della società stessa vestendo la divisa con i colori sociali; a beneficiare di eventuali contributi messi a disposizione della Compagnia ed a partecipare con diritto di voto, alle Assemblee.
B) SOCI STRAORDINARI
La qualifica di “socio straordinario” si acquisisce con il pagamento dello specifico canone di associazione previsto per l’anno in corso. I “soci straordinari” hanno solo diritto di utilizzare gli impianti sportivi dell’associazione nei modi e nei tempi previsti dal vigente Regolamento di Compagnia.
I “soci straordinari” non hanno diritto di partecipare a gare, concorsi o corsi nell’ambito dell’attività della società stessa.
C) SOCI SOSTENITORI
Sono “soci sostenitori” le persone o gli Enti che versano un libero canone di iscrizione o sostengono materialmente la Compagnia nella sua attività. Il “socio sostenitore” non ha diritto di utilizzare gli impianti sportivi o le attrezzature della società né di partecipare a gare, concorsi o corsi nell’ambito dell’attività della società stessa.
D) SOCIO ONORARIO
Il Consiglio Direttivo può conferire a titolo gratuito, la qualifica di “socio onorario” a persone o Enti per motivi particolarmente meritori. La qualifica può essere revocata in qualsiasi momento da parte del Consiglio Direttivo. Il “socio onorario” può utilizzare gli impianti sportivi dell’associazione; non ha diritto a partecipare a gare, concorsi o corsi nell’ambito dell’attività della società stessa.
Ogni socio ha l’obbligo morale di contribuire, nei limiti delle sue possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali e di corrispondere il canone di associazione previsto alla data di scadenza dell’anno sociale e comunque entro 15 (quindici) giorni dall’inizio dello stesso.

Art. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde:
- per dimissioni scritte;
- per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per morosità nel pagamento del canone sociale superiore a 30 (trenta) giorni dall’inizio dell’anno sociale.

Art. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi della società:
- l’ “ASSEMBLEA GENERALE”
- il “CONSIGLIO DIRETTIVO”

Art. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea Generale rappresenta tutti i soci dell’Associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità con il presente Statuto, sono per essi vincolanti ancorché assenti o dissenzienti.
In sessione ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro il 31 dicembre e, qualora se ne ravvisi la necessità, su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno il 25% (venticinque per cento) dei soci ordinari.
In sessione straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta e motivata allo stesso, di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci ordinari.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente. In caso di impossibilità verrà nominato, seduta stante, un Presidente di Assemblea.
L’Assemblea Generale è convocata mediante avviso scritto che dovrà essere esposto e comunicato ai soci almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione.
L’Assemblea Generale, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei voti validi presenti; quelle dell’Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi presenti ad eccezione che per le modifiche allo Statuto, per le quali è necessaria la maggioranza composta dai 2/3 dei voti validi presenti. Per deliberare la scioglimento della società e la devoluzione del suo patrimonio sono necessari i voti favorevoli di almeno 2/3 di tutti i soci aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’associazione, ed indipendentemente dalla forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti a fini sportivi ad altre organizzazioni sportive dilettantistiche operanti in identico o analogo settore, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 9 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA GENERALE
All’Assemblea ordinaria compete:
- approvare la relazione tecnica morale e finanziaria, consuntiva e preventiva, redatta dal Consiglio Direttivo.
- eleggere il Consiglio Direttivo
- determinare il canone di associazione
All’Assemblea straordinaria compete:
- modificare lo Statuto
- sciogliere l’Associazione
- deliberare circa gli argomenti particolari proposti dai soci o dal Consiglio Direttivo nell’ipotesi di convocazione prevista all’art. 8 terzo comma.

Art. 10 VOTAZIONI IN ASSEMBLEA
Hanno diritto di voto i soci ordinari maggiorenni che alla data dell’Assemblea Generale risultino in regola con il canone di iscrizione per l’anno in corso.
I voti possono essere espressi oltre che per partecipazione diretta all’Assemblea, anche per delega scritta; Non hanno diritto di voto:
- i membri del Consiglio Direttivo nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità;
- i soci non in regola con il pagamento del canone associativo;
- i soci sottoposti a giudizio disciplinare;
- i soci onorari, straordinari e i soci sostenitori.
Le votazioni in Assemblea avvengono per alzata di mano; le votazioni elettive possono avvenire a scrutinio segreto. Nelle votazioni elettive ciascun votante potrà esprimere un numero di preferenze diversificate pari al numero di candidati da eleggere.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono eleggibili al Consiglio Direttivo i soci ordinari che abbiano maturato in seno all’Associazione almeno due anni di anzianità e che siano maggiorenni. I componenti il Consiglio Direttivo non possono ricoprire le medesime cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa FSN o DSA se riconosciuto dal CONI ovvero nell’ambito della stessa disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea ordinaria a maggioranza semplice; durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, così come deliberato in sede di nomine dall’Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la maggioranza dei membri ne faccia richiesta e comunque almeno una volta all’anno.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se adottate a maggioranza semplice ed alla presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità di voti quello del Presidente prevale.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a firma del Presidente.

ART. 12 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo compete:
- accettare le domande dei nuovi soci,
- distribuire nel suo seno le cariche sociali,
- l’attuare gli scopi dell’Associazione,
- amministrare il patrimonio sociale,
- formulare il programma finanziario
- regolamentare l’attività sociale mediante apposite norme purché non in contrasto col presente Statuto.
- ogni provvedimento che si rendesse necessario per dare esecuzione alle delibere assembleari.

ART. 13 IL PRESIDENTE
Il Presidente, ed in caso di impedimento, ha la rappresentanza legale della Società.
Viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
Presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne dirige l’attività.

ART. 14 IL TESORIERE
Gestisce le finanze dell’Associazione, stila i bilanci e controlla le spese in funzione degli stessi
La carica di Tesoriere non è cumulabile con quella di Presidente.

ART. 15 IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale è delegato:
- alla ordinaria amministrazione della Società, che esercita in accordo con il Presidente;
- ai rapporti epistolari con i soci e con altre associazioni per la pratica del tiro con l’arco, può essere incaricato, su delega del Consiglio Direttivo, anche di atti di straordinaria amministrazione.
Il Segretario Generale rende atto del suo operato al Consiglio Direttivo.

ART. 16 IL DIRETTORE RESPONSABILE
Al Direttore Responsabile compete controllare l’attività sportiva sia in allenamento che in gara e per questo può scegliere dei collaboratori, in accordo con il Consiglio Direttivo..
Può rappresentare la Società negli eventi federali.

ART. 17 LIBRI SOCIALI
Le deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo saranno trascritte su libri separati, anche a fogli mobili, ma con pagine siglate a cura di un membro del Consiglio a ciò delegato o da parte del Segretario Generale.

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dettate in materia dal Codice Civile e dalle Leggi Speciali.


Basiglio, 01 dicembre 2004.

 
Stampa    
     
Home  |  Attività  |  Corsi  |  News  |  Links  |  Contatti  |  Storia dell'Arco  |  L'Attrezzatura  |  Lo Statuto

Copyright (c) 2000-2006
DotNetNuke® is copyright 2002-2010 by DotNetNuke Corporation